Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori
Riferimenti normativi
Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
L'accesso civico generalizzato riguarda la richiesta di dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.
La richiesta di accesso generalizzato può essere indirizzata alternativamente: all'ufficio che detiene i dati oppure al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
La richiesta di accesso civico è gratuita e non deve essere motivata.
L’accesso, ove consentito, è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
La richiesta può essere accolta nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art 5 bis del d.Lgs. 33/2013 e ferma la ratio dell'istituto indicata nell'art 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013.
Come presentare la richiesta:
- la richiesta può essere presentata in forma libera;
- può essere indirizzata alternativamente:
- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
- la richiesta deve essere datata e sottoscritta;
- deve indicare: cognome e nome del richiedente, luogo di nascita, residenza, indirizzo mail/pec (eventuale), telefono (eventuale);
- deve specificare il documento/informazione/dato cui si chiede l'accesso e un indirizzo/recapito per le relative comunicazioni.
Modalità di trasmissione della richiesta:
- mediante consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pulfero, via Nazionale n. 92;
- via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.pulfero@certgov.fvg.it
- via posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Pulfero, Via Nazionale, 92– 3346 Pulfero
Informazioni sul procedimento di accesso civico generalizzato
Se la richiesta di accesso generalizzato può incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali), l’amministrazione deve darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi (controinteressati), mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione).
Il controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso generalizzato, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso generalizzato. Decorso tale termine, l’amministrazione provvede sulla richiesta di accesso generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte del/i controinteressato/i.
In caso di accoglimento l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Nel caso in cui l'accesso sia consentito nonostante l'opposizione del controinteressato, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
I termini di conclusione del procedimento (30 giorni dalla presentazione dell'istanza) sono sospesi nel caso della comunicazione della richiesta al controinteressato.
Descrizione |
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Fac-simile accesso civico generalizzato (14.33 KB)
Inserita il 23/01/2025
Modificata il 23/01/2025
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Fac-simile richiesta riesame (13.68 KB)
Inserita il 23/01/2025
Modificata il 23/01/2025
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